Il reddito di cittadinanza (RdC), introdotto dal D.L. n. 4 del 17 gennaio 2019, convertito nella Legge n. 26 del 29 marzo 2019, è uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà. Il RdC non ha un importo fisso, varia, infatti, in base alla situazione economica della famiglia che lo richiede. In sostanza, il reddito familiare percepito viene integrato con un accredito mensile su una nuova carta prepagata realizzata da Poste Italiane (Carta Rdc), per un periodo di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, per una somma variabile a seconda della composizione e condizione familiare.

Il beneficio è rivolto a cittadini italiani o dellUnione Europea, stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato (soggiornanti di lungo periodo), stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea. Il richiedente deve risultare residente in Italia da almeno 10 anni, e in modo continuativo nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

il nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, deve inoltre possedere redditi e patrimoni entro determinati limiti:

  • reddito ISEE inferiore a 9.360 euro; nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano minorenni, l'ISEE è calcolato secondo altri parametri

  • patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione

  • patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo familiare: a tale quota, infatti, si aggiungono 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, più ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti a certificare, tramite la competente autorità dello Stato estero, il requisito reddituale e patrimoniale di cui sopra e la composizione del proprio nucleo familiare. Tale certificazione deve essere tradotta in lingua italiana e presentata all’autorità consolare italiana per il visto di conformità all’originale. Nel caso di cittadini aventi lo status di rifugiato politico, qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente, o nel caso in cui sia oggettivamente impossibile acquisire la documentazione prevista, tali certificazioni non sono richieste.

A tal fine, entro fine giugno 2019 dovrebbe essere definito con Decreto Ministeriale l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini del calcolo ISEE.

Per evitare abusi, in caso di separazione o divorzio intervenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Non sono ammessi al beneficio:

  • il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie rilasciate negli ultimi dodici mesi, fatte salve le dimissioni per giusta causa

  • i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolate nei 6 mesi precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolate negli ultimi 2 anni

  • i nuclei familiari in cui un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena

  • le persone sottoposte a misura cautelare o condannate in via definitiva: in tal caso il RdC non può essere richiesto prima che siano passati 10 anni dalla condanna. E’ prevista, nel caso si rilevi detta irregolarità in un nucleo titolare di RdC, la revoca retroattiva, con l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

I requisiti sono verificati dall’INPS.

Il reddito di cittadinanza è compatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI e con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’ammontare del beneficio viene calcolato sulla base delle informazioni presenti nella domanda ed è determinato da una componente ad integrazione del reddito familiare + un contributo per l’affitto o per il mutuo.

Il calcolo tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della loro composizione (es. invalidi maggiorenni, minorenni). L’importo può arrivare a:

  • un massimo di 6.000 euro annui, vale a dire 500 euro al mese, più, in caso di locazione, un’integrazione non superiore a 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili

  • un massimo di 6.000 euro annui più, in caso di mutuo, un’integrazione fino ad un massimo di 1.800 euro annui, pari a 150 euro al mese.

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio (maggiorenni del nucleo familiare, non già occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione), sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio tramite:

  • l'apposita piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro dell’ANPAL (SIUPL)

  • gli istituti di patronato convenzionati (CAF)

  • i Centri per l'Impiego.

I beneficiari stipulano un accordo (Patto per il Lavoro) presso i Centri per l'Impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso gli operatori privati accreditati, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato previsto dalla normativa, con il quale accettano di frequentare corsi di formazione, di svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, di partecipare a dei lavori socialmente utili e di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che verranno loro presentate. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto determina la decadenza dal diritto al reddito di cittadinanza.

Il componente con disabilità può chiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che tenga conto delle sue condizioni, nonché delle sue specifiche necessità.

In via generale, i beneficiari sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro congrua, ovvero che risponda ai requisiti di seguito riportati:

  • essere a tempo indeterminato, o con contratto a termine o in somministrazione della durata di almeno tre mesi, e a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% dell’ultimo contratto di lavoro

  • garantire una retribuzione superiore a 858 euro, poiché l’offerta di lavoro è definita congrua quando la retribuzione supera del 10% la misura massima fruibile da un solo individuo inclusiva della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, quindi deve risultare pari a 780 euro incrementati del 10%, ovvero a 858 euro

  • nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio la prima offerta di lavoro è ritenuta congrua se il luogo di lavoro dista non più di 100 Km dalla residenza del titolare del RdC, o se è comunque raggiungibile in 100 minuti (1 ora e 40 minuti) con i mezzi di trasporto pubblico; per una seconda offerta la distanza massima aumenta, arrivando a 250 Km; nel caso di una terza offerta si prende in considerazione l’intero territorio italiano. Decorsi dodici mesi dalla fruizione del beneficio  la distanza massima tra residenza del beneficiario e luogo di lavoro è pari a 250 Km fin dalla prima offerta; nel caso in cui il beneficio venga rinnovato dopo 18 mesi di fruizione, la ricerca di lavoro si estende all’intero territorio nazionale.

Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, la distanza prevista per una proposta di lavoro congrua, con esclusivo riferimento alla terza offerta, non potrà superare i 250 km dal luogo di residenza; se nel nucleo ci sono dei componenti con disabilità la distanza massima è sempre limitata, indipendentemente dal periodo di fruizione, a 100 Km.

I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento mirato

Nel caso in cui il bisogno del nucleo familiare sia complesso e non riguardi solo l’aspetto lavorativo, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale, che vede il coinvolgimento sia del Centro per l'Impiego che dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti. Il Patto di inclusione assume le caratteristiche del progetto personalizzato in materia di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà.

I percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, ad offrire la propria disponibilità a svolgere, per poter continuare a beneficiare della misura, attività socialmente utili, a titolarità comunale, per un minimo di 8 ore settimanali, aumentabili, con il consenso di entrambe le parti, fino ad un massimo di 16 ore.

Chi non comunica variazioni del reddito o del patrimonio, o chi non fornisce informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni. Nel caso di condanna il beneficio percepito andrà restituito integralmente.

La domanda può essere presentata, a partire dal 6 marzo 2019:

  • presso gli uffici postali, utilizzando il modello cartaceo predisposto dall’INPS, dopo il quinto giorno di ogni mese

  • online presso il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link: www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali Sistema di identità digitale (SPID), sistema di riconoscimento con il quale si può accedere a una serie di servizi online della Pubblica Amministrazione con un unico nome utente e un’unica password (v. al sito www.SPID.gov.it per informazioni)

  • tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Si rinvia per ulteriori dettagli e specifiche operative al sito www.redditodicittadinanza.gov.it

Aggiornato il 6 Mar 2023