L’orario di lavoro

Facciamo chiarezza sui termini.

  • orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni

  • periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro

  • lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro

  • lavoro a tempo parziale: è il lavoro prestato per un numero di ore inferiori a quelle dell’orario normale, in base a un contratto scritto, che specifica durata e collocazione temporale della prestazione di lavoro

  • periodo notturno: periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

  • lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale

  • lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane

  • lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni

  • lavoratore mobile: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo da un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi, su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario

  • lavoro offshore: l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave

  • riposo adeguato: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa di stanchezza, fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine

  • contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati per comparto omogeneo di attività tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative

Campo di applicazione

La normativa è regolata dal Decreto legislativo n. 66 del 2003.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati, a eccezione:

  • del lavoro della gente di mare, di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile, di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili, per quanto attiene ai profili previsti dalla direttiva 2002/15/CE;

  • del personale della scuola, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

  • di esigenze particolari che possono sorgere nella gestione dei servizi di protezione civile, nelle attività degli organi di ordine e sicurezza pubblica e dei servizi culturali.

Il Decreto Legislativo 66 si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

L’orario normale di lavoro

  • L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali

  • I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata inferiore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno

Durata massima settimanale dell'orario di lavoro

  • È stabilita dai contratti collettivi di lavoro

  • La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Essa deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, che può essere dilatato, sempre con contrattazione collettiva, fino a 6 o a 12 mesi, ma solo per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti collettivi

Il lavoro straordinario

È il lavoro che presti oltre l'orario normale di lavoro ossia il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali o oltre la durata minore stabilita dai contratti collettivi.

In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

  1. casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori

  2. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione

  3. eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Il contratto a tempo parziale

Il contratto a tempo parziale è una declinazione oraria dei contratti di lavoro subordinato e si riferisce ai casi in cui le ore di lavoro sono inferiori a quelle standard stabilite nei contratti collettivi, di norma 40. Esso va obbligatoriamente redatto in forma scritta, specificando durata e collocazione temporale della prestazione di lavoro; la normativa rivista dal Jobs Act non individua più le tipologie di orario applicabili, in una logica di flessibilità. Nella prassi, si usa distinguere fra part-time orizzontale (riduzione oraria su base giornaliera), verticale (lavoro svolto di norma a tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana o del mese o in determinati periodi dell’anno), o misto (una combinazione delle due forme precedenti).

Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore part-time di svolgere delle ore in più rispetto allo standard, il cosiddetto lavoro supplementare, che, in mancanza di specifiche nel contratto collettivo di lavoro, non può superare il 25% del’orario concordato. Se si superano le 40 ore settimanali, invece, si rientra nella definizione standard di lavoro straordinario.

Nel contratto, inoltre, si possono prevedere delle clausole elastiche relative all’eventuale variazione in aumento dell’orario, o a modifica della sua distribuzione temporale, che il datore può applicare con un preavviso di due giorni, con una maggiorazione del 15% della retribuzione. Il contratto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, previo accordo fra le parti; la trasformazione in part-time è sempre possibile su richiesta per chi è affetto da gravi malattie o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Il rifiuto di un lavoratore a svolgere l’orario supplementare, ad applicare le clausole elastiche, o alla trasformazione del rapporto di lavoro richiesta dal datore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Il lavoratore a tempo parziale ha diritto al medesimo trattamento spettante ai dipendenti a tempo pieno del datore di lavoro, fatte salve le proporzioni orarie.

Riposo giornaliero

  • Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;

  • il riposo giornaliero deve essere fruito in modo continuativo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Pause

  • Ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, si deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

  • in tali ipotesi, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

 

Il riposo settimanale

Il periodo di riposo è qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.

Si ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Tale periodo di riposo continuativo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. Al comma 2 dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 66 del 2003, sono previste specifiche eccezioni a tale norma. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche previste al comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003 sopra citato.

Le ferie annuali

Secondo l’art. 2109 del Codice Civile "il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie".

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.

Inoltre, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline indicate nel D. Lgs. n. 66 del 2003, tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

La cessione dei riposi e delle ferie

L’art. 24 del Decreto legislativo n. 151 del 2015 norma l’istituto della cessione dei riposi e delle ferie.

Esso prevede che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Il lavoro notturno

Il periodo notturno corrisponde ad almeno 7 ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; viene definito lavoratore notturno chi svolge nel periodo notturno almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, ovvero chi svolge in tale periodo almeno una parte del suo orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi, in mancanza delle quali si considera lavoratore notturno chi svolge lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale.

L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

  1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

  2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;

  3. la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;

  4. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

Deroghe

Il capo V del D. Lgs. n. 66 del 2003 individua inoltre numerose deroghe all’applicazione delle norme sopra citate.

Aggiornato il 6 Mar 2023