L’Assegno di Ricollocazione (AdR) era stato introdotto originariamente come misura di politica attiva, destinata ai disoccupati percettori di NASpI, a partire dal quarto mese di pagamento dell’indennità. Si tratta di un voucher dal valore variabile, a seconda del livello di occupabilità della persona interessata, spendibile presso un Centro per l’Impiego o un operatore accreditato ai servizi al lavoro, per ottenere un’assistenza intensiva alla ricerca di un impiego.

Successivamente, la legge di bilancio 2018 ha allargato l'accesso a tale strumento, ai lavoratori delle aziende in crisi, attraverso un accordo fra le parti, stipulato in sede di esame congiunto per la messa in CIGS dei dipendenti delle unità produttive in difficoltà. Tale opzione è tuttora operativa.

L’AdR per disoccupati percettori di NASpI è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 4/2019 (introduzione e disciplina del Reddito di Cittadinanza) che ha riservato in via esclusiva l’accesso a questo intervento ai titolari del reddito di cittadinanza (Rdc). In questo caso, l’AdR viene assegnato direttamente dall’ANPAL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive) ai titolari di Rdc che stipulano un Patto per il lavoro, decorsi 30 giorni dalla data di prima liquidazione della prestazione. Nei 30 giorni successivi, i beneficiari sono tenuti a scegliere il soggetto erogatore dei servizi per il lavoro previsti dall’assegno, fra quelli individuati dall’ANPAL, a pena di decadenza dal beneficio.

Il servizio ha una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi se la persona non ha ancora trovato lavoro e le risorse disponibili non si sono esaurite, e prevede (art. 9 del D.L. n. 4/2019, ancora in attesa di conversione in legge):

a) l'affiancamento di un tutor;

b) un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione in una definita area di impiego, con un eventuale percorso di riqualificazione professionale;

c) l'assunzione da parte del lavoratore dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;

d) l'assunzione da parte del lavoratore dell'onere di accettare un'offerta di lavoro congrua;

e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività previste, o di accettare un’offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

 

I dettagli operativi dell’intervento e l’ammontare dell’assegno saranno definiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del Lavoro.

 

Dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare misure di politica attiva utilizzando lo strumento dell’Assegno di Ricollocazione durante il periodo coperto dalla CIGS per la causale di riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi) o per crisi aziendale (massimo 12 mesi).

Le parti in causa devono sottoscrivere un accordo di ricollocazione redatto in coerenza con il modello allegato alla Circolare congiunta di  Ministero del Lavoro e ANPAL n. 2 dell’8 giugno 2018, con lo scopo di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi al termine dell’intervento straordinario di cassa integrazione. L'accordo deve contenere un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

L’AdR per lavoratori cassaintegrati ha caratteristiche analoghe all’assegno per disoccupati, salvo che l’adesione all’intervento è del tutto volontaria, senza penalizzazioni sia in caso di mancata richiesta del voucher, sia nel caso che il lavoratore aderente non accetti un’offerta di lavoro. A fronte della ricollocazione nell’ambito delle iniziative assunte dall’operatore incaricato, il lavoratore ha diritto all’esenzione dell’Irpef sulle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e ad un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS non ancora corrisposto

Le imprese che dovessero procedere all’assunzione di lavoratori cassaintegrati che usufruiscano dei servizi dell’Assegno di ricollocazione, hanno diritto ad un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti con esclusione dell’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui, per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, e per 12 mesi, qualora il rapporto di lavoro si instauri a termine; in quest’ultimo caso, se l’azienda procede alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, gli sgravi vengono riconosciuti per ulteriori 6 mesi.

 

Aggiornato il 6 Mar 2023