Gli ammortizzatori sociali sono un complesso e articolato sistema di tutela del reddito dei dipendenti di aziende in crisi e dei lavoratori disoccupati.

Questo sistema è stato interamente riorganizzato dal Jobs Act, che ha introdotto due nuove forme di sostegno al reddito per disoccupati, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la DIS-Coll (Disoccupazione per i Collaboratori coordinati e continuativi), e la riforma del sistema di gestione degli ammortizzatori “in costanza di rapporto di lavoro”, cioè per occupati, con la revisione della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e la messa in opera del sistema dei Fondi di Solidarietà.

Naspi e Dis-Coll

A sostegno dei disoccupati intervengono:

  • NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), operativa dal 1° maggio 2015, istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, garantisce un’indennità di durata variabile, per un massimo di due anni, ai lavoratori dipendenti che perdono l’impiego non volontariamente;

  • Dis-Coll, riservata ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa rimasti senza lavoro, istituita sperimentalmente dal DLgs 22/2015 e confermata in via definitiva da luglio 2017, estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca, dalla Legge di tutela del lavoro autonomo (L. 81/2017), della durata massima di sei mesi.

Dal 1° gennaio 2017 non sono più operanti né l’indennità di mobilità, a cui avevano titolo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato coinvolti nelle procedure di licenziamento collettivo, né il trattamento di disoccupazione speciale edile, rivolto ai lavoratori di questo settore, né la mobilità in deroga, prestazione integrativa gestita dalle Regioni: l’abrogazione di queste forme di sostegno al reddito era stata prevista fin dal 2012 dalla Legge Fornero.

La NASpI, che è subentrata alle precedenti ASpI e Mini-ASpI, che a loro volta avevano sostituito dal 2013 l’indennità di disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, costituisce dal 2017 l’indennità di disoccupazione unica per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per la disoccupazione agricola, che segue logiche specifiche, riservata agli operai agricoli e assimilati.

Per accedere alla NASpI, è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:

  • cessazione dal rapporto di lavoro dipendente di carattere non volontario; è escluso in linea generale chi dà le dimissioni, o concorda la conclusione del rapporto con il datore di lavoro (risoluzione consensuale);

  • versamento di almeno 13 settimane di contributi di lavoro negli ultimi 4 anni;

  • svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
     

La NASpI segue una logica assicurativa, per cui durata e misura dell’indennità sono variabili a seconda delle prestazioni lavorative precedenti: il sostegno al reddito viene corrisposto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione (cioè di lavoro) negli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di due anni. L’importo mensile dell’indennità, che non può superare nel 2018 1.314,30 Euro (Circolare INPS n. 19 del 31 gennaio 2018) ed è correlato alla media della retribuzione imponibile a fini previdenziali degli ultimi 4 anni, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese.

Naspi - Istruzioni per l'uso

  • Ha diritto alla Naspi chi perde il lavoro per qualsiasi motivazione, inclusa la fine di un contratto a termine, il mancato superamento del periodo di prova e i licenziamenti di tipo disciplinare, salvo che per dimissioni volontarie e a seguito di risoluzione consensuale (fine rapporto concordato fra datore di lavoro e lavoratore). Questi due ultimi casi prevedono però delle eccezioni: si ha diritto alla Naspi se si danno le dimissioni per giusta causa (cioè per motivi dipendenti dal datore di lavoro, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione), o, per le donne, se la dimissione avviene nel periodo di maternità o nel primo anno di vita del bambino; anche per la risoluzione consensuale sono salvaguardati dei casi particolari, vedi le specifiche alla voce “Domanda” nella scheda Inps sopra citata.

  • Alla Naspi possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, tempi determinati e soci di cooperativa, salvo quelli assunti con contratto a tempo indeterminato nel pubblico impiego (ma l’esclusione non vale per quelli a tempo determinato, come gli insegnanti precari), gli operai agricoli, che fruiscono di una tutela distinta, e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

  • Facendo domanda di Naspi, si dichiara la disponibilità a lavorare sottoscrivendo la cosiddetta DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Tale condizione va convalidata presso un Centro per l’Impiego (CpI) a cui ci si deve presentare entro 15 giorni dalla domanda (la normativa prevede che si possa scegliere a quale CpI rivolgersi fra quelli operanti sul territorio nazionale, ma non ci si può registrare presso più CpI, bisogna sceglierne uno solo); se il lavoratore non si presenta, è il Centro per l’Impiego del territorio in cui risiede che lo deve convocare entro 90 giorni dalla data di inizio della disoccupazione (il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) per adempiere a quest’obbligo e stipulare un Patto di Servizio personalizzato, dove sono indicate le iniziative di politica attiva a cui deve partecipare. Se il disoccupato non risponde alla convocazione o non partecipa regolarmente alle attività previste, in mancanza di una valida giustificazione,sono previste sanzioni che possono portare alla revoca dell’indennità.

  • La domanda all’Inps va presentata esclusivamente on-line, direttamente, se si dispone di un pin dispositivo (per informazioni, digitare nella homepage del sito Inps Pin dispositivo nel riquadro “Cerca” in alto a destra), o attraverso un Patronato, entro 68 giorni dalla data di fine del rapporto di lavoro. Attenzione! Tale termine è perentorio, quindi se non si provvede per tempo si perde il diritto alla NASpI. Il pagamento dell’indennità inizia 8 giorni dopo la data di fine rapporto se la domanda viene presentata nei primi 8 giorni; se viene presentata tra il nono e il 68° giorno, il pagamento decorre dal giorno seguente a quello di presentazione. Conviene quindi fare domanda al più presto.

  • Se si viene licenziati per giusta causa (cioè per motivi disciplinari di particolare gravità) i 68 giorni per far domanda decorrono dal 30° giorno dopo il licenziamento e il pagamento dell’indennità inizia dal 38° giorno, se si è provveduto a far domanda prima, o dal giorno seguente alla presentazione della domanda se questa viene trasmessa nel periodo successivo.

  • Se si trova lavoro nel periodo di fruizione dell’indennità non è necessario comunicarlo se l’occupazione è dipendente o di tipo parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa o a progetto), perché tale evento viene segnalato d’ufficio all’INPS dall’azienda tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie, salvo che si tratti di un contratto di somministrazione o di un’assunzione nel pubblico impiego, che andrebbero segnalate all’INPS tramite Patronato oppure, per chi è in possesso di Pin dispositivo, attraverso il sistema di comunicazione Naspi.com nell’area personale, onde evitare complicazioni, perché questi inserimenti lavorativi vengono in genere comunicati tardivamente all’INPS; se il lavoro è di tipo autonomo (partita IVA, avvio di un’impresa individuale, o simili) è invece necessario comunicarlo all’INPS entro trenta giorni, specificando il reddito annuo presunto. Al verificarsi di uno di questi eventi l’indennità viene sospesa, decade o viene ridotta a seconda dei casi:

  • se si tratta di un’occupazione alle dipendenze a tempo determinato dalla durata non superiore a sei mesi l’indennità viene sospesa e torna ad essere pagata per il periodo residuo al termine del rapporto di lavoro;

  • se si tratta di un’occupazione alle dipendenze a tempo indeterminato o a tempo determinato dalla durata superiore a sei mesi l’indennità decade e sarà necessario presentare una nuova domanda di Naspi quando il nuovo rapporto di lavoro si conclude;

  • se si tratta di un lavoro parasubordinato l’indennità decade automaticamente, salvo che il reddito annuo lordo presunto sia inferiore a 8.000 Euro:in questi casi il lavoratore può comunicare all’Inps tale evenienza entro trenta giorni, indicando il reddito presunto, e l’indennità continuerà ad essere percepita, ma ridotta di una quota pari all’80% del reddito dichiarato;

  • se si tratta di un lavoro autonomo vero e proprio, l’avvio dell’attività va obbligatoriamente comunicato all’Inps entro trenta giorni specificando il reddito annuo lordo presunto; se questo è inferiore a 4.800 Euro l’indennità continuerà ad essere percepita, ma ridotta di una quota pari all’80% del reddito dichiarato, altrimenti l’indennità decade dalla data di reimpiego. La mancata comunicazione dell’avvio di un lavoro autonomo, in caso di verifica da parte dell’Inps, comporta la decadenza di tutta l’indennità percepita, che viene interamente recuperata.

In caso di avvio di tirocinio o di attività analoga non assimilabile ad un rapporto di lavoro, invece, la circolare Inps n. 174 del 23 novembre 2017 stabilisce che “le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali ... sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni”.

  • Il percettore di NASpI fruisce di uno specifico incentivo alla ricollocazione, oltre a quelli previsti per alcune categorie di lavoratori o tipologie contrattuali: l’azienda che lo assume, ma solo nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo pieno e indeterminato, ha diritto a percepire il 20% dell’indennità residua.

  • E’ sospesa fino al 31 dicembre 2021 la facoltà per i percettori di NASpI, a partire dal quarto mese di liquidazione dell’indennità, di richiedere il cosiddetto “Assegno di ricollocazione”, voucher dal valore variabile a seconda del livello di occupabilità della persona interessata. Si tratta di un intervento di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro che l’art. 9 del Decreto Legge n. 4/2019, che introduce e disciplina il Reddito di Cittadinanza, riserva in via esclusiva ai titolari di questo beneficio.

  • Se si intende avviare un’attività autonoma durante la fruizione della Naspi, è possibile chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo non ancora percepito, purché la domanda venga presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Si consideri però che l’anticipazione va restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di tipo subordinato entro la fine del periodo di NASpI originariamente previsto.

  • La Naspi rappresenta un reddito da dichiarare nel modulo 730 dell’anno successivo, acquisendo il relativo CU, che non viene più inviato per posta d’ufficio, ma va scaricato per via telematica direttamente o tramite patronato, o stampato rivolgendosi agli sportelli INPS o richiesto via PEC. Vedi al proposito, in relazione all’anno 2018, la circolare Inps n. 67 del 23 aprile 2018.

 

Dis-Coll

La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti senza lavoro, a eccezione di quelli titolari di pensione, che siano iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps e abbiano versato dal 1° gennaio dell’annualità precedente a quella di riferimento almeno tre mesi di contributi, inclusi eventuali contributi figurativi in caso di maternità. I richiedenti devono essere privi di partita IVA, se questa risulta inattiva, deve essere chiusa prima della presentazione della domanda. Dal 1° luglio 2017 possono accedere a questa prestazione anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’indennità DIS-COLL copre la metà dei mesi di contribuzione riconosciuti e viene corrisposta per un massimo di sei mesi; a differenza della NASpI, non prevede il pagamento dei contributi figurativi utili a fini pensionistici. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo all’inizio della disoccupazione se l’istanza perviene nei primi otto giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione se questa avviene fra il 9° e il 68° giorno.

L’importo della DIS-COLL è rapportato al reddito imponibile a fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, ed è soggetto alle medesime modalità di gestione prima riportate per la NASpI (massimale di 1.314,30 Euro, riduzione del 3% ogni mese a partire dal quarto mese). L’indennità viene sospesa per un massimo di cinque giorni se il beneficiario trova un lavoro alle dipendenze; in caso di nuovo lavoro autonomo o parasubordinato occorre dichiarare all’INPS entro 30 giorni il reddito annuo presunto, che, se inferiore a 4.800 Euro (lavoro autonomo propriamente detto) o 8.000 Euro (collaborazione), dà diritto alla corresponsione di un’indennità ridotta.

 

Un quadro dettagliato e puntuale dei meccanismi di gestione e funzionamento di NASpI e DIS-COLL è consultabile nella scheda dedicata predisposta nel nuovo portale Inps (dalla homepage digitare NASPI o DIS-COLL sul riquadro “Cerca” in alto a destra).

 

Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Le aziende in crisi possono ricorrere, a tutela del reddito dei loro dipendenti sospesi dal lavoro per mancanza dì commesse o per problemi di natura strutturale, ai seguenti istituti:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), per difficoltà temporanee e a carattere transitorio;

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per crisi di natura strutturale, operante con tre distinte causali (crisi aziendale / riorganizzazione aziendale / contratto di solidarietà), fra cui il contratto di solidarietà assume un rilievo prioritario;

  • Fondi di Solidarietà, riservati alle imprese che non possono accedere alla CIG ordinaria o straordinaria.

L’esercizio degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, che presenta una notevole complessità, è regolato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed è entrato progressivamente a regime nel corso del 2016. Il DLgs n. 148/2015 individua le aziende che possono accedere alla CIGO (art. 10) e alla CIGS (art. 20). Il periodo di sospensione è limitato a un massimo di 24 mesi in un periodo di 5 anni, estendibile a 36 mesi se si fa ricorso al Contratto di Solidarietà.

Il sistema dei Fondi di Solidarietà subentra dal 2017 alla CIG in deroga, forma di integrazione salariale destinata prevalentemente alle imprese minori, prive di copertura in caso di crisi, e gestita direttamente dalle Regioni fin dal 2009, come strumento supplementare a difesa dei sistemi economici locali nella fase recessiva. Nel nuovo ambito operano i Fondi bilaterali (gestiti congiuntamente da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), costituiti in specifiche aree di attività, accanto al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), costituito presso l’Inps, a cui sono tenute ad aderire le imprese non coperte da un Fondo bilaterale. Il FIS copre solo le imprese con più di 5 dipendenti: sotto tale soglia, vengono meno le tutele assicurate in precedenza dalla CIG in deroga, salvo quelle espressamente previste da alcuni fondi di solidarietà, come quello dell’artigianato.

Questi strumenti assicurano ai lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore o a rotazione l’integrazione salariale, o, nel caso dei fondi di solidarietà, l’assegno ordinario o l’assegno di solidarietà, di durata variabile, soggetti a massimali definiti annualmente dall’Inps, che eroga tutte queste provvidenze e gestisce direttamente la CIG Ordinaria e il FIS. La CIG straordinaria va richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedere a questi ammortizzatori, l’azienda deve sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali, direttamente nel caso della CIGO, della CIGS per contratto di solidarietà o dei Fondi di Solidarietà, in sede regionale, o ministeriale se la crisi interessa unità produttive di più regioni, nel caso della CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale.

Dal 2016 non possono più accedere alla CIGS né le imprese in cessazione di attività (salvo casi specifici a gestione ministeriale), né quelle sottoposte a fallimento o concordato preventivo, salvo che sia prevista la continuità aziendale o l’esercizio provvisorio volto alla cessione dell’azienda.

Forme specifiche, rinforzate, di CIGS sono previste per le aziende dell’editoria, per quelle in amministrazione straordinaria (grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte a commissariamento), e per i partiti e i movimenti politici.

Alcune indicazioni pratiche.

  • La sospensione dal lavoro: i lavoratori da collocare in CIG devono essere individuati secondo criteri obiettivi, deve sussistere un nesso tra causa di sospensione/riduzione di orario e lavoratori interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, ridotte capacità lavorative, etc), in particolare devono essere garantiti i principi di non discriminazione diretta e indiretta (pari opportunità). In linea generale, l’impresa è tenuta ad applicare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni, alternando periodi di lavoro e periodi di sospensione/riduzione di orario tra i lavoratori fungibili, al fine di evitare, per quanto possibile, di far gravare la perdita retributiva solo su alcuni lavoratori. La sospensione/riduzione dell’attività lavorativa deve essere comunicata in via preventiva ai lavoratori interessati.

  • Il contratto di solidarietà (CdS): è frutto di un accordo tra impresa e organizzazioni sindacali, che stabilisce una temporanea riduzione di orario di lavoro, per evitare in tutto o in parte la riduzione o l’esubero di personale (licenziamento dei lavoratori). L’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso. Il CdS riduce l’impatto sociale derivante dall’intervento aziendale sul personale, distribuendo su una platea più vasta di lavoratori il sacrificio economico che scaturisce dalla sua applicazione. Con questo strumento, la necessità dell’azienda di ridimensionare il personale viene soddisfatta non attraverso il licenziamento o la sospensione a zero ore, ma coinvolgendo in una riduzione di orario un numero ampio di dipendenti: il concetto è quello di lavorare meno e lavorare tutti. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Nell’arco dell’intero periodo per il quale è stipulato il CdS, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può superare per ogni singolo lavoratore il 70%. Nell’accordo di solidarietà devono essere specificate le modalità con cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Se il lavoratore presta un maggior numero di ore di lavoro, ne deriva una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Al fine di consentire la gestione non traumatica dell’esubero di personale, l’azienda, nel corso del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, può attivare una procedura di licenziamento collettivo, che va conclusa con il solo criterio della non opposizione dei lavoratori al licenziamento.

  • L'assegno di ricollocazione per cassaintegrati è una misura di politica attiva, destinata in origine ai disoccupati, ma recentemente estesa anche ai lavoratori sospesi in CIGS a rischio di disoccupazione, per favorirne la ricollocazione. L’assegno trae origine da un accordo di ricollocazione: dove non sia espressamente contemplato un completo recupero occupazionale, le parti, al termine della consultazione sindacale inerente il ricorso alla CIGS per la causale di riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi) o crisi aziendale (massimo 12 mesi), possono sottoscrivere un accordo finalizzato alla ricollocazione del personale a rischio di esubero, individuando gli ambiti aziendali e i profili professionali interessati. Il fine di tale accordo è quello di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi al termine del periodo dell’intervento salariale. I lavoratori ricompresi in tali specifiche possono richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (Anpal), entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione: non si tratta di un sostegno al reddito, bensì di un voucher, graduato in base al profilo professionale di occupabilità, con cui ci si può rivolgere a un centro per l’impiego, a una agenzia di lavoro o altro ente accreditato per i servizi al lavoro, a scelta, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nel reinserimento lavorativo. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi  prorogabili di ulteriori 12 mesi, qualora non sia stato consumato l’intero importo dell’assegno. I lavoratori cassaintegrati, a differenza dei disoccupati, non sono tenuti ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Il lavoratore, a fronte della sua ricollocazione in una nuova impresa, beneficia:

    • dell’esenzione dell’IRPEF sulle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda in crisi, fino ad un massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

    • di un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS non ancora corrisposto.

Le imprese che dovessero procedere all’assunzione hanno diritto a un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con esclusione dell’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui, rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT, per:

  • 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato ;
  • 12 mesi qualora il rapporto di lavoro si instauri a termine. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto l’impresa potrà beneficiare dell’esonero per ulteriori 6 mesi.

 

 

 

Aggiornato il 14 Feb 2019