Per scegliere la veste giuridica di un'impresa, che meglio risponda alle nostre esigenze, dobbiamo chiederci se:

  • l’attività che stiamo per avviare si configura come impresa;

  • perseguiamo uno scopo di lucro (realizzare un profitto) o un fine mutualistico (ottenere altri vantaggi di carattere patrimoniale, come risparmi di spesa, salari più alti, ecc.);

  • l’attività ha natura commerciale (ai sensi del codice civile), agricola o artigiana;

  • vogliamo condurre l’attività in forma individuale (eventualmente con la collaborazione dei familiari) o collettiva (cioè tramite una società).

Società di persone

Di norma, chi intende intraprendere in forma associata una piccola attività (per esempio un bar, un negozio, un’officina, ecc.) sceglie una forma giuridica che rientra nell’ambito delle società di persone, e cioè:

  •  la società in nome collettivo, in cui tutti i soci partecipano all’impresa;
  •  la società in accomandita semplice (s.a.s.): consente di distinguere eventuali soci che non partecipano personalmente all’attività (sia ai fini della partecipazione alle decisioni gestionali, sia ai fini della responsabilità patrimoniale). Spesso la società in accomandita semplice viene scelta come alternativa all’impresa familiare (soprattutto da quando è stata impedita a quest’ultima la ripartizione in parti uguali del reddito imponibile): ciò vale soprattutto nel caso che un parente (il genitore, il coniuge, ecc.) sia comproprietario dell’azienda e non partecipi all’attività. La s.a.s. tuttavia non riguarda solo i rapporti con familiari, ma anche con estranei: in questo caso gli accomandanti sono generalmente i finanziatori dell’impresa (anzi all’origine la s.a.s. era nata proprio per questo scopo: il nobile, che per «decoro» non poteva lavorare, conferiva un capitale al mercante, che gestiva l’impresa. Il nome di questo istituto era commenda). La s.a.s. da alcuni anni viene utilizzata anche per impiegare persone come dipendenti di fatto, risparmiando i costi e gli oneri previdenziali previsti per i dipendenti a tutti gli effetti: a tal fine i soci in accomandita, anziché assumere regolarmente una persona, la fanno entrare in società come socio accomandante d’opera, che conferisce il proprio lavoro invece del capitale. Questa soluzione va utilizzata con estrema cautela, potendo debordare da un lato nel rapporto di lavoro subordinato e dall’altro in rapporto di fatto di società in nome collettivo, in entrambi i casi con conseguenze problematiche;
  • l’imprenditore che intenda ottenere finanziamenti da un privato senza che questi entri a far parte della società, può ricorrere al contratto di associazione in partecipazione.

 

Società di capitali

Si tratta di forme sociali riservate a una limitata percentuale di imprese con dimensioni superiori alla media. Le società di capitali possono essere:

  • società per azioni, che richiedono un impegno economico minore che in passato, ma non ancora alla portata di tutti (dal 25.6.2014 devono avere un capitale sociale di almeno 50.000 euro, contro i 120.000 richiesti in precedenza);
  • società in accomandita per azioni (poco diffuse nel nostro Paese);
  • società a responsabilità limitata: l’utilità di ricorrere a questa forma sociale è legata sostanzialmente alla limitazione di responsabilità (anche se in caso di contratti impegnativi qualunque operatore accorto richiede una serie di garanzie, personali e non, che finiscono per rendere meno significativa questa limitazione); alla maggior formalizzazione dei rapporti tra i soci e con i terzi, che consente una gestione adeguata nel momento in cui il capitale impegnato supera una certa soglia. L’importo minimo richiesto per il capitale delle s.r.l., pari di norma a 10mila euro.

Due casi particolari sono costituiti:

  • dalla s.r.l. unipersonale, che come sopra accennato consente anche ai singoli imprenditori – con aziende solitamente piccole o piccolissime – di avviare una società di capitali beneficiando della limitazione di responsabilità. Dal 1997, la possibilità di utilizzare la S.r.l. unipersonale è stata estesa anche agli artigiani; dal 2001 anche le S.r.l. pluripersonali sono iscrivibili, a certe condizioni, nell’Albo delle imprese artigiane;
  • dalla s.r.l. semplificata, pensata per i neo-imprenditori senza limiti di età: per la costituzione occorre l’intervento del notaio, ma vige l’esenzione dall’onorario notarile; le procedure sono ridotte ai minimi termini e il capitale sociale è simbolico (1 euro). Si tratta comunque di una forma giuridica da considerare provvisoria nel caso in cui l’iniziativa imprenditoriale assuma dimensioni rilevanti.

Accade spesso, comunque, che in rapporto all’andamento dell’impresa e al mutare della normativa (specialmente quella fiscale) si abbiano trasformazioni da società di persone a società di capitali (soprattutto da s.n.c. a s.r.l.), e viceversa.

La dimensione dell'impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese sono:

  • la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • all'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 

Fonte: Camera di Commercio di Torino

 

 

 

 

Aggiornato il 11 Lug 2018